Legge 297/94, art.311

NORMATIVA

La legge n. 297/94, all'art. 311, statuisce che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione, non abbia luogo in occasione dell'insediamento di altre materie, nel secondo orari che abbiano per i suddetti alunni effetti comunque discriminanti. Tale statuizione era già contenuta nell'art. 9, comma 3, della legge 449/84.

Legge 449/84, art.9, c.3