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LEGGE n. 297/94, CAPO III, ARTT.DA 309 A 311
L'articolo relativo ai diritti delle altre confessioni
religiose è il n.311, tuttavia è bene sapere anche cosa prevedono gli
altri articoli...
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CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti
delle altri confessioni religiose
Sezione I - Insegnamento della religione cattolica
Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra
la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo
addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese
previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto
conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo
le disposizioni richiamante nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli
stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di
esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per
gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare
unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante
l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che
ne ritrae.
Art. 310 - Diritto degli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica
1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado,
il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano
tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è
esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non
d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento
della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice
civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a
richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi
o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose
diverse dalla cattolica
Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose
diverse dalla cattolica
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di
tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie,
il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di
non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che
l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle
classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre
materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti
comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili,
e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole
confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n.
449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno
si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22
novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n.
101.
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